Chi cammina deve rispettare precise disposizioni del Codice della strada. L’articolo 190 impone di utilizzare marciapiedi, banchine e spazi riservati ai pedoni. Quando mancano o risultano impraticabili, occorre procedere sul margine della carreggiata, adottando le precauzioni necessarie per non ostacolare il traffico. Fuori dai centri abitati, sulle strade a doppio senso, i pedoni devono camminare in direzione opposta a quella dei veicoli.
Per attraversare la strada bisogna utilizzare le strisce pedonali, i sottopassaggi o i sovrappassaggi. Se non esistono oppure distano oltre 100 metri, si può attraversare in linea perpendicolare, prestando la massima attenzione. La legge vieta inoltre di attraversare diagonalmente gli incroci, sostare senza necessità sulla carreggiata e passare davanti agli autobus o ai tram fermi alle fermate.
Le multe previste dalla legge
Chi viola le disposizioni dell’articolo 190 rischia una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro. L’importo riguarda diverse infrazioni, comprese le condotte che ostacolano la circolazione o mettono in pericolo gli altri utenti della strada.
Le prime proposte di revisione del Codice della strada prevedevano ulteriori obblighi per i pedoni, tra cui il divieto di utilizzare lo smartphone durante l’attraversamento e misure per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato nell’ottobre 2026 che il testo aggiornato ha eliminato le sanzioni specifiche per l’uso del telefono mentre si attraversa.
È quindi importante distinguere le proposte iniziali dalle norme effettivamente applicabili: **non tutte le misure annunciate nelle bozze sono entrate in vigore**. Per conoscere gli obblighi attuali, occorre fare riferimento al testo vigente del Codice della strada.
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