giovedì 5 Novembre 2026

Caso Garlasco, fascicolo su Sempio assegnato al gup Luigi Riganti

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) – Sarà Luigi Riganti a decidere, come dell’ preliminare, sul processo ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi come unico colpevole. Lo rendo noto ‘La Provincia Pavese’ che spiega come la consegna dei faldoni sia avvenuta nella tarda mattinata.  

Riganti, 64 anni, è in tribunale a dal 2010, dopo le esperienze come giudice a Enna, Vercelli, San Benedetto del Tronto e Piacenza. Tra i vari procedimenti di cui si è occupato negli ultimi anni c’è il processo a carico di Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista al di Voghera riconosciuto colpevole per l’omicidio di Younes El Boussettaoui nel 2021. Riganti è anche il giudice che dovrà valutare se disporre altre nell’omicidio di Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese ucciso in . 

Intanto, mentre si attende che il gup fissi la prima udienza preliminare a Pavia, la dei Stasi si appresta a rivolgersi alla Corte d’ di Brescia per la richiesta di revisione. “La situazione sarebbe ancora più complicata laddove, nel frattempo, l’istanza di revisione superasse il vaglio di ammissibilità. A quel punto – spiega Liberio Cataliotti, legale di Sempio, ospite della televisiva ‘Diario del giorno’ – si avvierebbe una raccolta di prove nell’uno e nell’altro processo senza che esistano certe per il travaso dall’uno rispetto all’altro”. Un doppio binario mai percorso di un caso “singolarissimo. Ecco perché noi chiederemmo che o il legislatore o la Corte Costituzionale colmasse questa lacuna, anche per assegnare a ciascuno il proprio ruolo nel processo”. 

Diversi le questioni che il difensore pone. “Non credo che possa rimanere un’incognita se Stasi sia un semplice testimone o sia addirittura legittimato a costituirsi parte civile, non credo possa rimanere un’incognita che la famiglia Poggi voglia costituirsi parte civile oppure sia soddisfatta in virtù del risarcimento stabilito nel precedente giudizio. Queste e altre questioni sono irrisolte dal codice di procedura penale” conclude Cataliotti. 

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