(Adnkronos) – “La pronuncia si inserisce in un contesto normativo in rapida evoluzione, segnato anche dall’entrata in vigore dell’AI Act europeo, oltreché in Italia dall’art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997 introdotto dal c.d. Decreto Trasparenza, che introduce specifici obblighi di trasparenza e tutela in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati nei contesti lavorativi, soprattutto quando questi incidono su decisioni rilevanti per il rapporto di lavoro. In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, previsto entro le prossime settimane, la decisione del Tribunale di Genova rappresenta un precedente destinato a incidere sull’interpretazione delle norme in materia di licenziamenti e sull’utilizzo delle nuove tecnologie nel rapporto di lavoro”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Simone Carrà, giuslavorista e Managing Partner Bca Legal, commenta “la chiusura con una condanna per l’azienda di quello che viene considerato il primo contenzioso in Italia relativo a un licenziamento connesso, indirettamente, all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, anche se in verità la magistratura del lavoro aveva già avuto modo, seppur incidentalmente, di prendere posizione in materia. Il Tribunale di Genova ha ordinato la reintegrazione di una lavoratrice licenziata nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna, condannando inoltre la società al pagamento di un indennizzo”.
Il giuslavorista ricorda che “il caso trae origine dalla cessazione, nel gennaio 2025, di quattro rapporti di lavoro nel customer service di una multinazionale operante nel settore logistico, formalmente giustificata da una delocalizzazione delle attività all’estero e dalla soppressione delle posizioni. Tuttavia, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, sullo sfondo della riorganizzazione aziendale vi sarebbe anche l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nei processi operativi”.
L’esperto ricorda che “non esiste alcun divieto espresso di licenziamento nel caso in cui le mansioni siano soppresse in quanto assorbite dall’utilizzo di sistemi AI. In casistiche di questo tipo, il problema semmai risiede altrove, ad esempio in obblighi informativi e di trasparenza da dover rispettare”, precisa.
Per Carrà “nel caso specifico, dovremo attendere le motivazioni della sentenza, ma probabilmente le ragioni della reintegra sono riconducibili a questioni di carattere ben più generale, quali quelle relative all’insussistenza del fatto o alla violazione dell’obbligo di repechage nella vigenza della disciplina pre Jobs Act (considerato che, in seguito, la Corte Costituzionale ha poi chiarito che l’eventuale violazione del repechage non può condurre al rimedio reintegratorio.)“.
Per Carrà “dal punto di vista giuslavoristico, la vicenda solleva questioni di particolare rilievo: dalla correttezza procedurale nei licenziamenti per riorganizzazione, al tema dell’onere informativo verso lavoratori e rappresentanze sindacali, fino al possibile impatto dell’intelligenza artificiale nelle scelte organizzative e gestionali delle imprese”.
“Il caso è inoltre l’occasione per affrontare tutta una serie di nuove tematiche che diventeranno a breve nodi strategici per il mercato del lavoro europeo: il bilanciamento tra innovazione tecnologica, obblighi informativi, rispetto della privacy, tutela occupazionale e fenomeni di delocalizzazione verso Paesi con normative meno stringenti. Un equilibrio che, alla luce delle prime applicazioni concrete dell’AI nei contesti produttivi, appare destinato a diventare sempre più centrale nel dibattito giuridico e politico”, sottolinea.
—
lavoro
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
