sabato 31 Ottobre 2026

Rottamazione quater, lunedì 9 marzo termine ultimo per pagare la rata

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) –
Ultimi giorni per pagare la della rottamazione quater in scadenza il 28 febbraio scorso. Saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 9 marzo 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi. Lo ricorda l’Agenzia entrate riscossione in una nota. Sono interessati al pagamento i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, inclusi i riammessi alla definizione agevolata. 

In caso di pagamento non effettuato, eseguito il termine oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul residuo.  

 

È possibile pagare in , agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli (atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle , di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di di pagamento (psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-riscossione e con l’app Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.  

I contribuenti che hanno necessità di recuperare i moduli da utilizzare per il pagamento delle rate, possono ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito, oppure riceverli via e- inviando una richiesta dall’area pubblica. La definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione quater, è stata introdotta dalla legge di 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive.  

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di , interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e quelle dovute a titolo di aggio. 

  

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