sabato 31 Ottobre 2026

Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) – L’Autorità per le Comunicazioni (Agcom) ha deciso di intervenire avviando accertamenti contro il fenomeno del ‘secondary ticketing’ che sta interessando i tre romani degli Oasis. In occasione dell’apertura della vendita dei biglietti per gli eventi del 26, 29 e 30 luglio 2027 allo di , il Codacons aveva rilevato sui siti di secondary ticketing prezzi tra i 5mila e i 7mila euro, che in alcuni casi arrivavano a sfiorare i 10mila euro a singolo , con un ricarico di il 1.400% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, il ‘Pre-Show Fan Experience’, che da listino 651,36 euro. 

Immediato l’ all’Antitrust e ad Agcom col quale l’associazione chiedeva alle due Autorità di intervenire sanzionando gli illeciti a danno degli utenti e oscurando i siti coinvolti. Ora arriva la mossa dell’Agcom che, accogliendo l’esposto del Codacons, informa in una nota che, “facendo seguito alla comunicazione in oggetto, con la quale codesta Associazione segnala condotte e iniziative verosimilmente riconducibili al fenomeno ‘cd. secondary ticketing’ illecito con riferimento a tre eventi del gruppo musicale Oasis previsti presso lo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 26, 29 e 30 luglio 2027 questa Autorità ha avviato gli approfondimenti pre-istruttori sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera n. 410/14/Cons, del 29 luglio 2014 e s.m.i., recante ‘Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni e impegni’, con riferimento ai profili di competenza così come individuati dal quadro normativo primario di riferimento e, segnatamente, dall’art. 1, comma 545 della Legge 232 del 2016′. 

La norma richiamata dall’Autorità per le Comunicazioni è quella secondo cui “la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si legge ancora nella nota – effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma”.  

 

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