giovedì 13 Agosto 2026

Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) – Un deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? È un tema che torna sotto i riflettori, dopo le parole sulla della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, alla tv siciliana Telecolor. Esiste un Codice di comportamento del Personale del Ministero della Giustizia che dispone una serie di previsioni di obblighi di condotta ad integrazione del Dpr 62/2013 (rivolto anche “ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità ” come i capi di gabinetto) e del Testo unico sul pubblico impiego (Tupi), che all’art. 54 1-bis contiene “una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della “. 

Secondo il Codice di condotta ministeriale (articolo 13 comma 2), “i rapporti istituzionali con i mezzi di informazione sono tenuti dal Ministro della giustizia e dal suo Ufficio , nonché dalle persone espressamente autorizzate”. La regola vale anche per i capi gabinetto? In base al succitato Dpr sembrerebbe di sì. Ma va precisato che sullo stesso punto il Dpr è sostituito dall’articolo 2 commi 1 e 2 del Codice ministeriale con ulteriori disposizioni specifiche che ne precisano il perimetro. All’art 2 comma 1 si legge: “Le disposizioni del presente Codice si applicano al personale amministrativo, dirigente e delle aree funzionali, con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale amministrativo contrattualizzato e non, che presta servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, alle dipendenze del Ministero della giustizia, compreso il personale assunto a tempo determinato, rientrante nelle linee progettuali del come declinate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell’Amministrazione centrale e periferica nonché negli uffici giudiziari”; e all’art. 2 comma 2 “le disposizioni del Codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori esterni o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione”.  

Insomma, dalle disposizioni sembrerebbe che Bartolozzi avrebbe dovuto essere autorizzata, e in effetti al ministero è prassi farsi dare il via per eventuali interventi pubblici. Ma in questo caso che cosa è successo? Dal ministero della Giustizia non fanno sapere se Bartolozzi abbia effettivamente chiesto l’autorizzazione e nemmeno se il ministro Nordio gliela abbia concessa. (di Roberta Lanzara) 

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