giovedì 13 Agosto 2026

Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) – Un capo di gabinetto deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? È un tema che torna sotto i riflettori, dopo le parole sulla magistratura della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi , alla tv siciliana Telecolor. Esiste un Codice di comportamento del Personale del che dispone una serie di previsioni di obblighi di condotta ad integrazione del Dpr 62/2013 (rivolto anche “ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta delle autorità politiche” come i capi di gabinetto) e del Testo unico sul impiego (Tupi), che all’art. 54 1-bis contiene “una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”. 

Secondo il Codice di condotta ministeriale (articolo 13 comma 2), “i rapporti istituzionali con i mezzi di informazione sono tenuti dal Ministro della giustizia e dal suo Ufficio Stampa, nonché dalle persone espressamente autorizzate”. La regola vale anche per i capi gabinetto? In base al succitato Dpr sembrerebbe di . Ma va precisato che sullo stesso punto il Dpr è sostituito dall’articolo 2 commi 1 e 2 del Codice ministeriale con ulteriori disposizioni specifiche che ne precisano il perimetro. All’art 2 comma 1 si legge: “Le disposizioni del presente Codice si applicano al personale , dirigente e delle aree funzionali, con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale amministrativo contrattualizzato e non, che presta servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, alle dipendenze del Ministero della giustizia, compreso il personale assunto a tempo determinato, rientrante nelle linee progettuali del come declinate dal decreto-legge 9 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell’Amministrazione centrale e periferica nonché negli uffici giudiziari”; e all’art. 2 comma 2 “le disposizioni del Codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i esterni o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione”.  

Insomma, dalle disposizioni sembrerebbe che Bartolozzi avrebbe dovuto essere autorizzata, e in effetti al ministero è prassi comune farsi dare il via libera per eventuali interventi pubblici. Ma in questo caso che cosa è successo? Dal ministero della Giustizia non fanno sapere se Bartolozzi abbia effettivamente chiesto l’autorizzazione e nemmeno se il ministro Nordio gliela abbia concessa. (di Roberta Lanzara) 

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