Chiara Ferragni e gli altri imputati sono stati prosciolti non perché dichiarati innocenti, ma perché il reato è estinto. Un non luogo a procedere per motivi procedurali. Le sessanta pagine depositate dal giudice di Milano, Ilio Mannucci Pacini, chiariscono finalmente l’equivoco sul “Pandorogate“.
Il nodo dell’aggravante
Secondo l’accusa, l’influencer avrebbe approfittato della posizione di debolezza dei consumatori online, generando l’aggravante della minorata difesa. Il giudice ha però bocciato questa tesi e non essendoci l’aggravante, la truffa diventa un reato procedibile solo su querela di parte. Poiché il Codacons ha ritirato la propria denuncia, il processo si è dovuto fermare.
Dubbi sulla trasparenza
Il punto fondamentale è che il tribunale non ha trovato prove così evidenti da dichiarare Chiara Ferragni del tutto innocente. Al contrario, il giudice ha ricordato che l’Antitrust ha già parlato di pubblicità ingannevole, spiegando che non si può escludere che i post sui social fossero studiati per ingannare chi comprava. Il giudice non è quindi entrato nel merito per capire se ci fossero stati dei veri e propri raggiri solo perché, una volta ritirata la denuncia dal Codacons, il processo si è dovuto fermare per una questione tecnica.
”I follower non sono una setta”
Il magistrato ha criticato duramente l’idea che i follower non siano in grado di ragionare. Il giudice ha chiarito che il rapporto tra un’influencer e chi la segue non è affatto come quello di una setta e chi segue la Ferragni non perde la capacità di capire le cose o di difendersi. Alla fine, per il giudice Mannucci Pacini, il web non è diverso dalla vecchia televisione e solo perché un messaggio arriva a tantissime persone non significa che il pubblico non riesca ad accorgersi di un possibile inganno.
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