giovedì 16 Luglio 2026

Corte Ue su caso Agnelli: “Sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente”

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) –
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito un principio molto importante: quando una sanzione sportiva può incidere sul e sulla di una persona in tutta , deve essere possibile contestarla davanti a un giudice, con il potere di annullarla se è illegittima. La Corte è stata interpellata nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24 – Figc e Coni, in cui nel caso esaminato, due della Juventus l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, erano stati colpiti da una sanzione che impediva loro di svolgere attività nel calcio. La sanzione, inizialmente decisa in ambito Figc, era stata poi estesa dalla Fifa a livello mondiale. 

“Il 1º aprile 2022 la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse società calcistiche, tra cui la Juventus FC, nonché nei confronti di alcuni loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie su trasferimenti di giocatori al fine di gonfiare artificiosamente il valore contabile di tali giocatori. Successivamente, è stato vietato a due dirigenti della Juventus l’esercizio di qualsiasi attività in ambito Figc. Tali sanzioni sono state successivamente estese a livello mondiale dalla Fédération internationale de Football Association (Fifa) e confermate dal supremo giudice sportivo italiano. Investito in seguito di un ricorso, il giudice amministrativo italiano, il cui potere si limita a quello di concedere un risarcimento, senza possibilità di annullare tali sanzioni, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di queste ultime con le libertà di circolazione garantite dal dell’Unione, nonché alla conformità di un tale sistema di giurisdizionale al diritto dell’Unione”, spiega la Corte di giustizia Ue.  

“Secondo i giudici di Lussemburgo “In primo luogo, la Corte constata che una sanzione che vieti l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati. Tuttavia, tale limitazione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali requisiti siano soddisfatti, posto che il primo sembra esserlo, tenuto conto dell’importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società calcistiche nel garantire la regolarità delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve assicurarsi non solo che i divieti temporanei di esercitare un’attività professionale previsti dalla Figc facciano parte di un coerente e completo volto a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire qualsiasi recidiva, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori”.  

 

“In secondo luogo, i singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l’indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. È inoltre essenziale che l’esistenza, la composizione e l’organizzazione di detto giudice siano precostituite per legge. Infine, il giudice in questione deve offrire alle parti le garanzie procedurali richieste, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, ed esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti. Per contro, il diritto dell’Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: è sufficiente l’esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia. Spetta al giudice nazionale verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte nel caso di specie dai giudici italiani, quanto meno da quello che statuisce in ultima istanza”, conclude la Corte. 

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