La durata di una violenza sessuale non determina da sola la gravità della condotta né può dimostrare l’esistenza del consenso. Lo chiarisce la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della condanna a un anno e due mesi per Raffaele Meola, ex sindacalista accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. Il procedimento, conosciuto come il caso dei “30 secondi”, aveva già portato a due assoluzioni prima dell’intervento della Cassazione e del successivo appello bis.
Il consenso non dipende dalla durata
I giudici milanesi sottolineano che l’ordinamento non stabilisce una durata minima della violenza sessuale. Chi compie un atto sessuale deve accertarsi dell’esistenza del consenso e non può considerare il silenzio o la mancata reazione immediata come un’accettazione. Secondo la Corte, un’azione improvvisa può infatti cogliere la vittima di sorpresa e impedirle di manifestare subito il proprio dissenso.
La sentenza considera inoltre il possibile effetto del trauma. “L’incredulità e il ritardo della reazione verbale non esprimono consenso”, spiegano i giudici, ma possono rappresentare una forma di difesa passiva compatibile con una situazione traumatica. La persona coinvolta può quindi rimanere immobile o avere bisogno di alcuni istanti prima di riuscire a reagire.
Il caso dei “30 secondi”
I fatti risalgono al 2018 e sarebbero avvenuti negli uffici del sindacato all’aeroporto di Malpensa. La donna, Barbara D’Astolto, aveva incontrato Raffaele Meola per una questione lavorativa. Secondo la ricostruzione processuale, durante l’incontro si verificò una condotta a sfondo sessuale che la donna denunciò successivamente.
Le precedenti decisioni avevano attribuito rilievo alla durata dell’episodio, indicata in circa 20-30 secondi. La Cassazione ha però annullato la precedente sentenza con rinvio, chiedendo una nuova valutazione. Nel nuovo giudizio la Corte d’Appello di Milano ha condannato Meola a un anno e due mesi di reclusione, riconoscendo anche una provvisionale di 10mila euro in favore della donna.
Una decisione sul valore della reazione
La nuova pronuncia ribadisce quindi che l’assenza di una reazione immediata non equivale al consenso. I magistrati devono valutare la dinamica complessiva dei fatti, considerando anche la sorpresa, il disorientamento e le possibili conseguenze psicologiche dell’episodio. La decisione riporta così al centro del giudizio la volontà della persona coinvolta, senza utilizzare il tempo trascorso come parametro automatico per stabilire se ci sia stata o meno violenza.
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