giovedì 16 Luglio 2026

Cancellazione volo: Ue, rincaro carburante non esenta da risarcimento

Di La Sintesi Online
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(Adnkronos) – Una carenza di per a livello locale costituisce una “circostanza eccezionale”, che può esentare la compagnia dal corrispondere al viaggiatore un per il danno causato cancellando il con scarso anticipo, ma un mero rincaro del non lo è. Lo chiarisce la Commissione Europea, nelle linee guida per il settore trasporti pubblicate oggi. 

Per quanto riguarda i dei passeggeri aerei, ricorda la Commissione, “per tutti i tipi di cancellazione, il passeggero ha il di scegliere tra , riprotezione o ritorno, e ha anche diritto all’assistenza in aeroporto”. 

Per le cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza prevista, “il vettore aereo operativo è in linea di principio tenuto a corrispondere” anche “un indennizzo”, aggiuntivo al rimborso, riprotezione o ritorno, “a meno che al passeggero non sia stata offerta una riprotezione in tempo utile”. 

Tuttavia, “il vettore aereo operativo può essere esentato dal pagamento dell’indennizzo qualora dimostri che la cancellazione è causata da ‘circostanze eccezionali’, che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli”. 

La Commissione “ritiene che una carenza locale di carburante che impedisca l’operatività di un volo possa essere considerata una ‘circostanza eccezionale’. Tuttavia, le cancellazioni causate da del carburante eccezionalmente elevati, a differenza delle locali di carburante, non possono essere considerate come ‘circostanze eccezionali'”. 

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