(Adnkronos) – Le compagnie aeree non possono modificare ex post e in modo unilaterale il prezzo del biglietto già pagato dal cliente solo perché il carburante è rincarato. Si tratta, chiarisce la Commissione Europea nelle linee guida per il settore trasporti pubblicate oggi, di una prassi illegale, malgrado alcune compagnie aeree la stiano già mettendo in atto.
“Le norme sulla trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei – scrive la Commissione – prevedono che il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, debba essere sempre visualizzato al momento dell’offerta o della pubblicazione delle tariffe aeree al pubblico. Poiché quest’obbligo si applica esplicitamente al prezzo finale del biglietto da pagare, qualsiasi modifica retroattiva del prezzo è esclusa”.
Di conseguenza, le compagnie aeree “non possono includere termini e condizioni che consentano loro di aumentare il prezzo del biglietto rispetto a quanto pubblicizzato al momento dell’acquisto, semplicemente perché il carburante è più costoso di quanto previsto. Anche qualora queste clausole flessibili fossero considerate supplementi di prezzo facoltativi, devono essere comunicate in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente dovrebbe avvenire su base volontaria (opt-in)”.
Pertanto, le compagnie aeree “i cui termini e condizioni consentono ancora l’applicazione di supplementi carburante dopo la vendita del biglietto devono modificare tali termini e condizioni, poiché non sono conformi al regolamento 1008/2008”, conclude la Commissione.
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