lunedì 28 Settembre 2026
Centri in Albania ph Ansa

Centri in Albania: la Corte di appello di Roma solleva dubbi sulla legittimità del protocollo

I giudici sottolineano una possibile incompatibilità con la norma per cui il richiedente asilo ha il diritto di rimanere nello Stato membro fino all'adozione della decisione sulla sua domanda

Di Laura Laurenzi
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I giudici della Corte di di hanno messo nero su bianco l’esistenza di sulla legittimità del protocollo stipulato da Roma e Tirana per i centri per il rimpatrio (Cpr) in Albania. Esitazioni presenti all’ di tre dispositivi emessi a febbraio dalla Corte d’Appello di Roma con cui la corte ha convalidato i trattenimenti nel Cpr di Gjader in Albania per tre richiedenti “protezione internazionale“.

Si tratta di cittadini marocchini su cui gravava un decreto di espulsione. Tra loro soggetti che hanno già scontato condanne per che vanno dall’ a delinquere finalizzata al traffico di droga, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Nei provvedimenti, però, i giudici confermano l’esistenza di “dubbi rispetto alla compatibilità con l’art. 9 della direttiva, a norma del quale il richiedente asilo ha il diritto di rimanere nello Stato membro fino all’ della decisione sulla sua domanda“.

Centri in Albania: il contenuto dei tre dispositivi

La corte, poi, aggiunge: “La richiesta di convalida del trattenimento non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica”.  Per quanto riguarda le “domande reiterate” di protezione internazionale da parte dei richiedenti, i magistrati romani sostengono che non sono possono essere considerati “integrati gli estremi delle eccezioni”.

In un caso, infatti, i giudici osservano che “dall’esame degli atti, compreso il di espulsione e dagli atti trasmessi dalla Questura, non risulta che vi sia stata una precedente domanda e che la stessa sia stata rigettata”. Questo anche se “la ha  riferito il contrario in senza però essere in grado di documentare quanto dedotto, per cui non risulta che detto eventuale provvedimento sia stato notificato“.

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