Ha inviato un vocale in una chat ed è stata licenziata. Nel messaggio, oltre a rivolgere espressioni offensive a colleghi e supervisori, ha rivelato informazioni riservate e direttive interne relative all’obbligo del green pass durante l’emergenza Covid. Indicando, peraltro, escamotage per eludere i controlli. Un comportamento che è stato ritenuto lesivo rispetto alle misure di sicurezza adottate dall’azienda e nei confronti dei suoi dipendenti.
La Cassazione – con ordinanza 7982/2026 – ha stabilito che si può considerare giusto il licenziamento quando il contenuto del messaggio lede gravemente gli interessi del datore di lavoro e il vincolo fiduciario.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sentenza appellandosi a diverse criticità. In primo luogo, la chat non si può considerare “privata” in quanto includeva una “pluralità di destinatari”, qualificabili come “terzi” rispetto all’autore della dichiarazione.
In secondo luogo, concentrandosi sul contenuto, ne sottolinea l’intenzione lesiva nei confronti dell’azienda, ma anche del datore di lavoro e degli altri dipendenti. Questo sia dal punto di vista del linguaggio utilizzato, sia per quanto riguarda le indicazioni su come eludere i controlli di sicurezza.
Infine, secondo la Corte, la donna avrebbe dovuto prevedere che – data la condivisione in una chat di gruppo – sussistesse il rischio di divulgazione all’esterno. Distingue, sulla base di questo, tra dolo e colpa. Anche in assenza di una volontà deliberata che il contenuto venisse diffuso.
Si tratta, ad ogni modo, di una sentenza che si inserisce in un quadro giurisprudenziale piuttosto complesso. Da un lato si tende a difendere la tutela della segretezza dei contenuti delle chat , dall’altro si riserva la possibilità di valutare delle eccezioni laddove i messaggi riportino espressioni o informazioni particolarmente gravi.
Diverso è il caso dei social media, per la maggior parte pubblici, come Facebook e Instagram, dove la diffusione di contenuti discutibili può aggravare la situazione dell’imputato in questione. Rispettando sempre il principio di verità, continenza e proporzionalità.
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