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domenica 26 Aprile, 2026
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Corteo per la Palestina. ANSA_Maurizio Brambatti

Perché il Decreto Sicurezza non è degno di un Paese civile

Il governo Meloni sta smontando pezzo dopo pezzo il diritto al dissenso e alla protesta pacifica. Ne parliamo con Debora Del Pistoia (Amnesty International)

Da Sergio Di Laccio
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Il giorno fatidico è arrivato: la Camera dei Deputati ha convertito in legge il DL Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto.
Nelle scorse settimane, Amnesty International si è impegnata tanto sul fronte civile quanto su quello istituzionale per evitare che ciò accadesse, esprimendo “la propria profonda preoccupazione” per un provvedimento che “presenta serissimi profili di criticità per quanto riguarda i diritti umani e il rispetto dei principi costituzionali”.
I passaggi più problematici sono quelli relativi al Capo I (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica) e IV (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale).
Fiduciosi di poter affrontare presto anche le questioni relative al Capo IV, ci concentriamo oggi sugli articoli più inquietanti del Capo I. Ne abbiamo parlato con Debora Del Pistoia, ricercatrice dell’Ufficio Campagne di Amnesty International, che ringraziamo per la disponibilità.

L’abuso della decretazione d’urgenza

Secondo Amnesty International, spiega Del Pistoia, “c’è innanzitutto una criticità formale, ovvero l’utilizzo dello strumento del decreto-legge quando non sussistono gli stringenti requisiti di necessità e urgenza previsti dall’articolo 77 della Costituzione. I dati del Ministero dell’Interno non parlano di un aumento della criminalità e non giustificano la decretazione d’urgenza”.
Una materia così delicata non dovrebbe essere sottratta al dibattito parlamentare. Negli ultimi anni, invece, si è registrato un utilizzo sempre più frequente dei decreti-legge, con un picco durante il governo Meloni: nel corso di questa legislatura, addirittura il 36% delle leggi approvate sono state le leggi di conversione dei decreti-legge, incluso il già problematico pacchetto sicurezza del 2025.
Oltre la forma, c’è il merito.

Le zone rosse prefettizie

L’articolo 4 del DL Sicurezza istituzionalizza innanzitutto le zone rosse prefettizie, già sperimentate nel corso dell’ultimo anno attraverso le ordinanze previste dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e adottate in diverse città.
“In base a questo articolo, il prefetto ha il potere di individuare delle specifiche zone urbane dalle quali il prefetto stesso può disporre l’allontanamento di persone, non soltanto condannate in via definitiva, ma anche solo denunciate, nel corso degli ultimi cinque anni, per un ampio spettro di reati. Si stabilizza quindi un modello di allontanamento privo di tutela giurisdizionale, basato su categorie giuridiche molto vaghe, arbitrariamente interpretabili dalle autorità pubbliche. Chiaramente, non essendo previsto alcun vaglio giudiziario per procedere all’allontanamento, l’articolo inciderà fortemente sulla libertà di circolazione e sul diritto di manifestazione”.

Il Daspo questorile

L’articolo 4 introduce poi il cosiddetto Daspo questorile.
“Anche in questo caso, si tratta di un divieto di accesso a specifiche aree urbane o a luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, comminato dal Questore sulla base della previa valutazione della pericolosità della condotta di un soggetto per la sicurezza pubblica. E anche in questo caso può essere applicato a soggetti anche soltanto denunciati per una categoria amplissima di reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si amplia quindi notevolmente l’applicabilità”, spiega Del Pistoia, “perché le manifestazioni in luogo aperto al pubblico sono ben diverse dalle manifestazioni in luogo pubblico: posso anche organizzare una riunione in casa mia, o in un’università, ma aperta a tutti. Sono delle riunioni che costituzionalmente hanno un margine di garanzia superiore alle manifestazioni in luogo pubblico, perché non devono neanche essere previamente notificate all’autorità pubblica”.
In caso di inosservanza del divieto scatta la sanzione penale con l’arresto fino ad un anno, anche se la denuncia sulla base della quale è stato adottato il provvedimento dovesse essere archiviata o il soggetto venisse assolto.

Il Daspo giudiziario

L’articolo 10 del DL Sicurezza prevede invece il cosiddetto Daspo giudiziario, un ulteriore divieto, in questo caso disposto dal giudice, a partecipare a pubbliche riunioni e assembramenti qualora tali eventi siano della “medesima natura o tipologia” di quelli nel cui contesto il reato è stato commesso.
“Ad esempio, se a seguito di una manifestazione in favore della Palestina è arrivata una denuncia per uno dei reati previsti all’articolo 10, al denunciato potrebbe essere fatto divieto di partecipare ad altre manifestazioni per la Palestina per un periodo compreso tra uno e tre anni, ma fino a dieci anni nei casi più gravi. In caso di Daspo giudiziario, poi, il Questore potrà anche disporre una sorta di obbligo di firma specifico giorni in cui si svolgono le riunioni oggetto del divieto”.

Il fermo di prevenzione

L’articolo 7 modifica la disciplina in fatto di fermo di prevenzione e perquisizione di polizia in occasione delle manifestazioni.
Il fermo di prevenzione era disciplinato dal cosiddetto decreto Moro del 1978, “che era già problematico di per sé perché era stato varato durante gli anni di piombo. La nuova norma va addirittura ad ampliare i margini di intervento delle forze dell’ordine, dando loro il potere di trattenere fino a 12 ore persone che vengono ritenute potenzialmente pericolose in relazione, dice il testo, ‘alle specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo’. Cosa voglia dire, non si sa, perché non è specificato nella norma”.
È quello che è accaduto con i 91 anarchici fermati in occasione della commemorazione per Ardizzone e Mercogliano: “Le persone sono andate lì a manifestare pacificamente, ma semplicemente per il fatto che la manifestazione aveva una certa connotazione, sono state trattenute. C’è un’evidente contraddizione col principio di presunzione di innocenza”. Tanto più che in questo caso non sono necessarie neppure previe denunce o condanne, definitive o meno.

Le perquisizioni di polizia

Come detto, l’articolo 7 del DL Sicurezza modifica anche la Legge Reale (L. n. 152/1975), ampliando i poteri di perquisizione immediata sul posto senza preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Per Amnesty International, già la precedente disciplina si poneva in tensione con l’art. 13, comma 2 della Costituzione, perché non venivano indicati i casi “eccezionali e urgenti” in cui la perquisizione immediata poteva avere luogo.
“Ora la perquisizione immediata sul posto non è più prevista soltanto ‘nel corso di operazioni di polizia’, ma viene estesa a contesti direttamente connessi all’esercizio delle libertà di riunione e partecipazione collettiva, come le manifestazioni in luogo pubblico, le riunioni aperte al pubblico, i ‘luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone’ e i ‘mezzi di trasporto utilizzati per giungere sul posto’”. E può essere disposta per accertare l’eventuale possesso di ‘strumenti atti ad offendere’, “una formulazione tanto vaga da dilatare enormemente il potere di intervento della polizia. Questo senza alcuna preventiva autorizzazione né una vera successiva convalida da parte dell’autorità giudiziaria”.

La depenalizzazione del reato di manifestazione non preavvisata

L’articolo 9 del provvedimento modifica l’art. 18 del TULPS, che punisce chi in qualità di promotore omette di preavvisare una manifestazione pubblica.
Amnesty International è favorevole alla depenalizzazione di questa condotta. “Il problema”, spiega Del Pistoia, “è che sono riusciti a depenalizzare il reato in chiave punitiva, aumentando mostruosamente le sanzioni amministrative”.
È stata sì eliminata la pena dell’arresto fino a sei mesi con pagamento di un’ammenda tra i 103 e i 413 euro, ma è stata introdotta una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. “In questo modo, l’illecito viene anche sottratto al circuito penale, che dà più garanzie del procedimento amministrativo. In più vengono creati nuovi illeciti amministrativi che prima non esistevano, di nuovo formulati in termini molto vaghi, con fortissime limitazioni in termini di circolazione e itinerario della manifestazione”.
La nuova norma estende poi la punibilità a condotte promozionali realizzate anche tramite servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e gruppi chiusi di utenti, “come ad esempio i gruppi Whatsapp. Anche qui è molto complesso capire come potranno realmente controllare senza ledere il diritto alla privacy e la segretezza delle comunicazioni”.

Un fenomeno di lungo corso

Quello convertito in legge dal Parlamento è, in sintesi, un decreto indegno di un paese civile. Un decreto che si fonda su una visione autoritaria dello Stato che a queste latitudini si sperava (o si fingeva) superata, e su una vaghezza che rimette ogni provvedimento all’arbitrarietà dei prefetti, dei questori, degli ufficiali e degli agenti di polizia di turno. Con questo decreto, come con i precedenti decreti Sicurezza, il governo Meloni sta smontando pezzo dopo pezzo il diritto di protesta pacifica in Italia, mettendo in campo misure intimidatorie verso gli attivisti e accanendosi in particolar modo su chi volesse farsi promotore di raduni e manifestazioni in cui si esprime dissenso verso le politiche governative, verso la violenza intrinseca dell’attuale sistema economico e sociale o verso gli atroci crimini commessi impunemente da quei Paesi che, con una buona dose di fantasia, i nostri governi si ostinano a considerare alleati.
Ma il nuovo DL Sicurezza non è un fulmine a ciel sereno: si inserisce in un quadro normativo inquietante, che soprattutto dal decreto Minniti-Orlando (D.L. 14/2017, poi convertito in legge 46/2017) in avanti ha delegato al diritto amministrativo una serie di questioni la cui competenza spettava e dovrebbe ancora spettare al giudice penale. Lungi da quella filosofia normativa che vorrebbe il diritto penale come extrema ratio, questo fenomeno ha comportato invece un forte ampliamento dello spettro delle condotte sanzionate, un aumento vertiginoso delle sanzioni pecuniarie, la rinuncia alla tassatività propria delle norme penali e, soprattutto, il sabotaggio delle garanzie costituzionali, in particolare del diritto alla difesa, delle persone colpite da questi provvedimenti.
Il prossimo anno, forse prima, si tornerà alle urne: per dare un seguito all’ostruzionismo con cui si è cercato invano di scongiurare la conversione in legge del decreto, uno dei primi punti nel programma delle opposizioni dovrebbe essere quello di fare tabula rasa di ognuna di queste norme che, col pretesto del decoro e della sicurezza urbana, hanno eroso i diritti costituzionali di tutte e tutti ed eretto un sistema punitivo e sanzionatorio dai tratti orwelliani. Nel frattempo, la palla passa alla Corte costituzionale. E alle piazze.

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